Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 03/09/2003 n. 257

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione

a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente

b) verifica l'attuazione dei programmi

c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente

d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente

e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti

f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento

g) delibera in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza

h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.

Art. 7. Consiglio scientifico

1. Presso l'ENEA è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico e- Legge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale

c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente

d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Art. 8. Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato

a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione

b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale

c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente

2. Esso è composto da sette membri, nominati con Decreto del Ministro delle attività produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Art. 9. Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio Decreto.

2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. Note all'art. 9:

-Il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di Legge dei documenti contabili», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37.

-Il testo dell'art. 2403 del codice civile è il seguente: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.» .

Art. 10. Comitato di valutazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'articolo 5 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).

2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione del- l'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA. Nota all'art. 10:

-Il testo dell'art. 5 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è il seguente: «Art. 5 Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato

b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione

c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonchè di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati

d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE

e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato eLegge nel suo seno il presidente. 3.

4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 5.

6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del presente Decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.».

Art. 11. Struttura organizzativa

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo.

3. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 12. Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico- professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il direttore generale può essere confermato.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale

 

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